Art. 1.
(Statuto).

      1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione.
      2. I partiti politici approvano con atto pubblico il loro statuto, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data della loro approvazione.
      3. La pubblicazione dello statuto ai sensi del comma 2 costituisce il requisito pregiudiziale per accedere alle forme di finanziamento pubblico previste dal capo III.